1.
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli
con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli
di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano
nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati
alla loro conservazione in musei o locali pubblici
e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie
caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice,
e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi
e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione.Tali
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico
del D.T.T.3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:a) la loro circolazione può essere
consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni
o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle
manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter
circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno
ed al quale sia stato preventivamente presentato, da
parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato
dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono
indicati la validità della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocità massima consentita in
relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo
di veicolo;b) il trasferimento di proprietà degli
stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 2.4. Rientrano nella categoria
dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.5.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti
previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento.6. Chiunque circola con veicoli d'epoca
senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero
con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli,
o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.Art.
215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico
o collezionistico (art. 60 C.s.). 1. Sono classificati
d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli
e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo
e da questo dotati della certificazione attestante
la rispettiva data di costruzione nonché le
caratteristiche tecniche. 2. La
data di costruzione deve risultare precedente di almeno
20 anni a quella
di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.
Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno
tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai
sensi dei commi 5 e 6.3. I veicoli d'interesse storico
o collezionistico devono conservare le caratteristiche
originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche
imposte per la circolazione dalle norme stabilite al
comma 5.4. Possono altresì essere riconosciute
ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni
determinate dalla impossibilità di reperire
i componenti originari o non realizzabili ad un costo
ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino
del veicolo nelle condizioni originarie risultanti
all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni
caso tali diversità o modifiche devono essere
riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno
di fabbricazione del veicolo.5. La circolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata
alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli
al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente
titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di
segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico,
segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui
pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni,
sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del
conducente.6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di
interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi,
dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti
da quelle prescritte in generale per i motoveicoli
e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione
che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti
ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione
alla data di fabbricazione dei veicoli interessati
e purché siano di efficienza equivalente a quella
dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in
generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono
ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei
mozzi delle ruote a raggi.7. La cancellazione del motoveicolo
o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione
di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione
dello stesso ed è subordinata all'osservanza
delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.8.
Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai
registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni
rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente
dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle
finanze.