Come
si può ritargare un'auto demolita
?
Nel caso si sia veramente interessati a rimettere in
circolazione un'auto demolita ed ormai radiata dal PRA.
Le condizioni necessarie perché ciò avvenga,
sono le seguenti:
- l'inclusione del modello nel gruppo di modelli iscrivibili
all'ASI o a uno de tre registri storici di autoveicoli
a esso equiparati;
- la perfetta efficienza;
- l'assenza di un contributo statale per la rottamazione
erogato relati amente a quella vettura.
Per le vetture con ancora la targa la procedura è relativamente
semplice.
Infatti:
- ottenuto dal PRA l'estratto cronologico, è necessario
portare l'auto al collaudo;
- con il documento rilasciato in questa
sede, un'autocertificazione relativa alla
proprietà del veicolo e una fotocopia
di un documento d'identità di chi
ha sottoscritto l'autocertificazione, ci
si deve
recare all'ufficio
provinciale della Motorizzazione, dove,
dopo il previsto collaudo,
vengono emessi la nuova targa e la nuova
carta di circolazione dell'auto.
Fatto questo, con la copia autentica della
carta di circolazione ci si deve recare,
entro 60 giorni,
ad
iscrivere l'auto
al PRA, presso il quale si compila il modulo
NP2/A ("modulo
azzurro").
Le limitazioni per rimettere in circolazione
veicoli costruiti da tempo non sono così restrittive:
c'è una circolare della Direzione Generale della
MCTC (la numero 170/86 del 15 settembre 1986) che considera
immatricolabili i veicoli "muniti dei dispositivi
previsti dal vigente Codice della Strada, con i temperamenti
previsti dall'art. 146 (però del vecchio Codice,
n.d.r.) per i veicoli di precedente costruzione";
trattasi, in pratica, di tutti quei veicoli d'interesse
storico o collezionistico, che non sono, però,
da confondere con i "veicoli d'epoca" ( non
adeguati all'attuale Codice perché privi,
ad esempio di freni anteriori).
Per questi veicoli, l'unica possibilità di circolare è rappresentata
dai raduni, organizzati su determinate strade e a velocità ridotte
(art. 60 del Nuovo Codice della Strada,
comma 3, punto a).
Sono ammissibili alla circolazione le vetture prive di
catalizzatore o di attacchi per le cinture di sicurezza;
(punto 2.2 della circolare citata)
I veicoli che conservino immutati gli stessi
organi essenziali che avevano prima della
loro radiazione
dal PRA o del
la loro cessione da parte di ministeri,
enti, ecc. possono essere immatricolati
indipendentemente
dalla loro anzianità senza
che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme
attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la
rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i
temperamenti di cui all'articolo 146".
Anche nel caso di veicoli appartenenti
alle forze dell'ordine
o militari.
I problemi maggiori si incontrano invece
quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota.
Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce
che:
Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza
originaria (residuati bellici, veicoli
abbandonati, ecc.) quale
documentazione d'origine potrà assumersi l'atto
di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente,
mentre la certificazione delle caratteristiche tecniche
può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata
dall'ente (ASI, ecc.) cui il veicolo risulta iscritto".
Occorre, quindi, presentare una denuncia
di ritrovamento del veicolo al Comune nel
cui
territorio lo stesso è stato
trovato e attendere un anno, periodo durante il quale,
se il proprietario non dichiara che quel veicolo gli
appartiene (dimostrando relativa documentazione di proprietà),
il veicolo sarà aggiudicato a chi
l'ha reperito.
Se il veicolo è stato trovato presso
un demolitore, come documentazione d'origine
vale
la fattura d'acquisto
emessa dal venditore.
Se il veicolo appartiene a un privato, che lo detiene
da tempo senza targhe e documenti, vale la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente.