LEGGE
342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche
per particolari categorie
di veicoli) 1. Sono esentati dal
pagamento delle tasse automobilistiche
i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti
ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui
si compie il
trentesimo anno dalla
loro costruzione. Salvo prova
contraria, i veicoli
di cui al primo periodo si
considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione
in Italia
o
in altro Stato.
A tal fine viene predisposto,
per gli
autoveicoli dall'Automobilclub Storico
Italiano (ASI),
per i motoveicoli anche dalla
Federazione Motociclistica
Italiana
(FMI), un apposito elenco indicante i periodi
di produzione
dei veicoli.2.
L'esenzione di cui al comma
1 è altresì estesa
agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto
a venti anni. Si considerano
veicoli di particolare interesse
storico
e collezionistico:a. i veicoli
costruiti specificamente
per le competizioni;
b. i veicoli costruiti
a scopo di ricerca tecnica
o estetica, anche in vista
di partecipazione
ad
esposizioni o mostre; c.
i veicoli i quali, pur non
appartenendo
alle
categorie di cui alle lettere
a) e b), rivestano un particolare
interesse storico o collezionistico
in ragione
del loro rilievo
industriale, sportivo, estetico
o di
costume.3. I veicoli indicati
al
comma 2 sono individuati,
con propria determinazione,
dall'ASI e, per i motoveicoli,
anche dalla FMI. Tale
determinazione è aggiornata annualmente. 4.
I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati,
in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad
una tassa di circolazione forfettaria annua di lire
50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.
Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento
della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,
di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata
in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000
per i motoveicoli.Si precisa che la regione Toscana
ha recepito solo parzialmente la normativa nazionale
deliberando con propria determinazione un regolamento
riportato nel seguito di questo in questo notiziarioArt.
63 legge 342/2000. Tutte le auto e le moto costruite
da almeno 30 anni (fino al 31.12.1974) sono esenti
dal pagamento della tassa di possesso nel caso in cui
non siano usati. Nel caso di utilizzo su strada sono
soggetti ad una tassa forfettaria (tassa di circolazione)
di € 25,82 per le auto e di € 10,33 per le
moto. (Attenzione! L'importo da pagare può essere
diverso da regione a regione. Informarsi presso gli
uffici tributari della regione di residenza). Il bollo
può essere pagato negli uffici dell'ACI, in
tabaccheria, alle poste. Nel caso in cui negli uffici
ACI o in tabaccheria un veicolo non risulti o risulti
con bollo non ridotto, esso può essere pagato
alla posta. Per quanto riguarda le auto e le moto costruite
tra i 20 e i 30 anni (1975/1984) hanno diritto ad usufruire
dell'art.63 della legge 342/2000 i veicoli determinati
dall'ASI (quelli in possesso di "Attestato di
Iscrizione") e, per le moto, anche dalla FMI.Negli
ultimi tempi si è creata una grande confusione
in quanto ogni Regione sta legiferando in modo proprio
sia per quanto riguarda i veicoli che possono usufruire
del bollo ridotto sia che per il loro importo. Si consiglia
di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della
propria città o presso
l'ufficio tributi della propria
Regione. www.agenziaentrate.it/tasse_auto